Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza
Redazione
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Lunedì 16 dicembre, è scaduto il termine per il pagamento del saldo Imu per l’anno 2024. I contribuenti che non hanno versato entro la scadenza possono spontaneamente regolarizzare la propria posizione, pagando l’imposta a cui si aggiungono gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno (attualmente al 2,50%), e la sanzione amministrativa ridotta.
Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati). Con la riforma del regime sanzionatorio che riguarda le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione passa dal 30% al 25%.
La sanzione è fissata in base al ritardo con cui avviene il pagamento:
• 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
• 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
• 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90giorni dalla scadenza;
• 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica), o entro un anno dalla scadenza;
• 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente;
• 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto che avvia il contraddittorio con il contribuente, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.
Per le violazioni commesse in data precedente al 1° settembre 2024 si continua ad applicare la sanzione minima del 30% e i valori della sanzione per il ravvedimento operoso sono i seguenti:
• 0.1% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
• 1.5% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
• 1.67% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
• 3,75% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
• 4,29% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati entro il secondo anno dalla scadenza;
• 5% (1/6 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo il secondo anno dalla scadenza.
Per gli interessi, la formula da applicare per il loro calcolo è la seguente: (imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo) / 36.500.
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