Tempi predefiniti per richieste, rettifiche e dichiarazioni a carico degli utenti
Redazione
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Con il 2024, il comune di San Benedetto ha adeguato il proprio regolamento sulla tassa sui rifiuti (Tari) agli standard di servizio e agli obblighi di qualità richiesti dall’Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente (Arera). Le nuove norme prevedono infatti tempi certi e standardizzati per la gestione del tributo:
- 30 giorni per le richieste scritte di informazioni e per una risposta motivata al reclamo scritto;
- 60 giorni per le richieste scritte di rettifica degli importi addebitati;
- 180 giorni per le richieste di rimborso o compensazione.
La documentazione trasmessa al Servizio tributi deve essere completa, sottoscritta dal richiedente e deve avere allegato un documento d’identità in corso di validità.
Obblighi sono però previsti anche per le comunicazioni dovute da parte dei cittadini: le dichiarazioni per l’applicazione della Tari relative all’attivazione, alla variazione e alla cessazione del servizio devono essere presentate entro 90 giorni dalla data dell’evento. La mancata presentazione della denuncia Tari corrisponde a omissione ed è sanzionabile, oltre a inibire la possibilità di rettificare il tributo e richiedere il rimborso per periodi precedenti, anche qualora non si sia avuta la disponibilità dei locali ma la stessa non sia stata tempestivamente comunicata.
Si ricorda che la Tari non si applica automaticamente sulla base delle pratiche anagrafiche o delle richieste presso altri uffici comunali (es. richieste di autorizzazioni commerciali), ma è necessario presentare apposita dichiarazione tramite la modulistica predisposta dall’ente e disponibile online sul sito istituzionale (percorso Home → https://www.comunesbt.it/Aree-Tematiche-2/Tributi).
È dunque a carico del titolare dell’immobile dichiarare le seguenti situazioni:
- l’inizio del possesso o la detenzione di locali e aree (dichiarazione di nuova iscrizione);
- l’inizio del possesso o detenzione di locali e aree temporaneamente vuote e/o in ristrutturazione;
- la cessazione del possesso o della detenzione, il trasferimento in altro immobile o la morte dell'intestatario (dichiarazione di cessazione);
- la variazione della superficie e/o della destinazione d’uso (dichiarazione di variazione).
Si sottolinea che la norma prevista dall’Arera e richiamata nel Testo Unico per regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti, è una norma nazionale e quindi non è derogabile dal Comune, né prevede eccezione alcuna.
Per ogni necessità il Servizio Tributi rimane a disposizione.
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