Tra le misure, il divieto di vendere alcolici da asporto dopo le ore 22
Redazione
SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Il sindaco Antonio Spazzafumo ha firmato un’ordinanza che intende disciplinare alcune condotte connesse alla cosiddetta “movida notturna” e che sarà in vigore dal 21 febbraio fino al 4 maggio su tutto il territorio cittadino.
Il documento è stato redatto alla luce delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini, dei dati raccolti a seguito dei controlli svolti dalle forze dell’ordine e delle indicazioni scaturite dalla riunione svoltasi proprio, a San Benedetto, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.
L’ordinanza vieta in tutti i giorni della settimana, dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo, la somministrazione e la vendita di alcolici in contenitori da asporto e la vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, latta, metallo o altro materiale potenzialmente utilizzabile per l’offesa. Resta consentita la consumazione di alcolici all’interno delle aree di competenza dei pubblici esercizi. Il provvedimento è valido anche per i distributori automatici. Per questo tipo di violazioni, sempre che non costituiscano più grave reato, è prevista una sanzione di 300 euro.
Sul versante delle emissioni sonore, la nuova ordinanza stabilisce il divieto di diffusione all’esterno dei locali - comprese le aree adibite a dehors - dopo la mezzanotte dal lunedì al giovedì. Dal venerdì alla domenica, il divieto sarà in vigore invece alle ore 2, e a partire dall’1, sarà consentita la sola diffusione di musica registrata. Sono inoltre vietati erogatori e spillatori di bevande alcoliche alla spina nelle aree esterne (dehors compresi) dei pubblici esercizi.
Ciascuna attività è, come di consueto, responsabile della vigilanza sul rispetto delle prescrizioni dell’ordinanza, della promozione di campagne di sensibilizzazione sull’educazione al bere e sul contenimento delle emissioni sonore, nonché della pulizia degli spazi esterni antistanti e adiacenti al pubblico esercizio stesso e a rendere arredi, come tavoli e sedie, indisponibili e inutilizzabili a eventuali passanti dopo l’orario di chiusura dell’attività.
Per quanto riguarda i consumatori, dalla mezzanotte alle ore 6 sono vietati, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche e la detenzione di qualsiasi genere di contenitori di vetro, latta, metallo o altro materiale potenzialmente utilizzabile per l’offesa.
Il provvedimento, nel ricordare tutti gli articoli del codice penale che possono essere violati nel non rispettare le norme in questo ambito, precisa altresì che “nei casi di reiterata inosservanza dei divieti previsti ai punti nella presente ordinanza, può essere disposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni a opera del questore”.
Il testo integrale dell’ordinanza è consultabile sull’albo pretorio online.
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