In centro e sul lungomare i locali dovranno chiudere alle ore 02, mentre alle ore 05 a Capodanno



Redazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Alla luce delle indicazioni scaturite dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il sindaco Antonio Spazzafumo ha firmato l’ordinanza in materia di tutela della quiete pubblica, della salute, dell’ambiente e del patrimonio che varrà durante il periodo delle festività invernali, da venerdì 16 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023.

L’ordinanza riguarda i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali, i circoli privati e le attività artigianali che, a qualsiasi titolo, somministrano o vendono alimenti e bevande, anche attraverso distributori automatici, situati nell’area individuata a nord da via Carducci e via Marin Faliero, a sud dal torrente Albula, a ovest da corso Mazzini e corso Cavour e ad est dalla linea di battigia e dalla banchina di riva del porto, o nell’area compresa fino a 50 metri di distanza dalle carreggiate est e ovest del lungomare.

Per tutto il periodo di valenza del provvedimento, i locali individuati nelle due aree potranno esercitare la propria attività dalle ore 06 alle 02 del giorno successivo, con l’eccezione della notte di Capodanno, quando l’apertura è consentita fino alle 05 dell'1 gennaio 2023.

Il provvedimento stabilisce che tutti i giorni della settimana, a partire dalle ore 21 e fino a chiusura, sono vietate la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per l’asporto, in qualsiasi tipo di contenitore. Nella stessa fascia temporale, è vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi gradazione in contenitori di vetro, lattine e in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere.

Resta consentita la consumazione delle bevande, anche alcoliche, all’interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne date in concessione, purché esclusivamente con servizio al tavolo e nel rispetto delle misure di sicurezza. È sempre fatta salva la vendita con consegna a domicilio.

Il provvedimento vieta la diffusione sonora all’esterno dei locali, comprese le aree eventualmente date in concessione, come ad esempio i dehors, anche attraverso la voce amplificata di disc-jockey o vocalist, dal lunedì al giovedì nella fascia oraria dopo le 23 e dal venerdì alla domenica nella fascia oraria dopo le 24.30.

I gestori dei locali hanno l’obbligo di vigilare sul rispetto di queste prescrizioni, assumendo ogni iniziativa utile ad evitare assembramenti negli spazi di competenza, se necessario richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. A loro carico c’è anche l’obbligo di delimitare con chiarezza l’area di loro pertinenza, promuovere una campagna di sensibilizzazione sull'educazione al bere, sul contenimento delle emissioni sonore e sul contenuto dell’ordinanza attraverso l'esposizione di idonea cartellonistica, pulire gli spazi esterni, collocare presidi igienico - sanitari e contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, alla chiusura, rendere inutilizzabili arredi, tavoli, sedie e ombrelloni.

Infine, nei luoghi pubblici e aperti al pubblico di tutto il territorio comunale, nella fascia oraria dalla mezzanotte alle ore 6, l’ordinanza vieta il consumo di bevande alcoliche, superalcoliche e la detenzione di qualsiasi genere di contenitori di vetro, lattine o altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento di offesa.

Il testo integrale dell’ordinanza è consultabile sull’albo pretorio, nella homepage di (www.comunesbt.it).

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