La commercialista Milena Ciotti di Ascoli, ha illustrato le modifiche principali della riforma, dando delucidazioni esaustive ai presenti



Redazione

CSI
Ieri sera, mercoledì 6 dicembre, nella sede del Csi provinciale a Porto d'Ascoli, si è svolto un incontro fortemente voluto dal presidente Antonio Benigni e da tutto il comitato territoriale di Ascoli, sulla riforma del lavoro sportivo, attraverso una brillante spiegazione fatta dalla commercialista Milena Ciotti. L'obiettivo dell'incontro era ed è quello di informare bene le realtà sportive del Piceno sulle modifiche di legge che serviranno a disciplinare le medesime attività.  

Il correttivo chiarisce che si parla di lavoro sportivo quando la prestazione sia diretta a:

- sodalizi iscritti nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

- organismi riconosciuti dal Coni (federazione sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva);

- associazioni benemerite, anche paralimpici;

- Coni;

- Cip;

- Sport e salute Spa;

- altro soggetto tesserato per cui anche il reddito che l’allenatore percepisce negli allenamenti individuali effettuati a beneficio del tesserato sono qualificati come redditi da lavoro sportivo.

Possono essere qualificati come lavoratori sportivi quanti sono tesserati e svolgono - dietro corrispettivo - l’attività di:

- atleta;

- allenatore, istruttore, preparatore atletico;

- direttore tecnico, ossia “il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovraintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva), direttore sportivo (il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento”;

- direttore di gara, ossia “il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive”;

- oltre a chi svolge mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva​ sulla base di un decreto del Ministero dello Sport, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che accoglie eventualmente le mansioni indicate nei regolamenti tecnici adottati da federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate, anche paralimpiche. Si deve trattare di figure necessarie allo svolgimento di attività sportiva.

Sono invece espressamente esclusi dal lavoro sportivo:

- quanti espletano mansioni di carattere amministrativo-gestionale;

- i lavoratori sportivi che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Oltre al lavoro subordinato e autonomo, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo, è possibile fare ricorso ai cosiddetti voucher per prestazioni occasionali che non accedono alle agevolazioni fiscali e previdenziali del lavoro sportivo ma restano soggetti alla disciplina speciale. Il correttivo chiarisce questo aspetto.

Qualora non si configurino gli indici della subordinazione gerarchica, è possibile instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa destinatario di agevolazioni fiscali, previdenziali e assistenziali e di alcune semplificazioni nell’espletamento degli adempimenti.

Si evidenzia che le prestazioni dei Cococo sportivi sono “coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici” e che ai lavoratori sportivi non si applica la norma che attrae nell’ambito del lavoro subordinato la prestazione etero-organizzata dal committente. Ciò non esclude però la necessità di verificare attentamente che le modalità di realizzazione della prestazione non siano proprie del rapporto di lavoro subordinato e diviene pertanto importante che in presenza di un direttore tecnico che coordina gli allenatori questi sia consapevole della distinzione tra etero organizzazione ed etero direzione del rapporto, pena il rischio di aprire un contenzioso lavoristico.

Un’altra importante agevolazione prevista in relazione alle Cococo sportive riguarda l’introduzione della presunzione della natura autonoma del rapporto quando l’impegno richiesto non supera le 24 ore a settimana, originariamente 18, da considerarsi al netto dell’impegno eventualmente profuso nella partecipazione a manifestazioni sportive. Si ricorda che questa disposizione viene letta con riferimento alla settimana e che non sono previste medie su base annua. Il provvedimento in ogni caso determina semplicemente una inversione dell’onere probatorio: è l’amministrazione a dover dimostrare la natura subordinata del rapporto nel caso di impegno inferiore alle 24 ore a settimana. Ne consegue che l’eventuale sforamento delle 24 ore settimanali non implica la trasformazione della collaborazione in rapporto di lavoro subordinato ma la necessità per il committente di dimostrare la genuina natura autonoma del rapporto. A tal fine potrebbe essere opportuno procedere alla certificazione del contratto.

Sotto il profilo previdenziale, i contributi alla gestione separata Inps si applicano sulla somma eccedente i 5.000 euro da compensi da lavoro sportivo autonomo e da eventuale collaborazione amministrativo gestionale complessivamente percepiti a partire dal 1° luglio 2023 e indicati nell’autocertificazione all’atto del pagamento (art. 35 dlgs 36/2021). L’importo eccedente viene decurtato della metà (fino al 2027) e su di esso si applica l’aliquota contributiva alla gestione separata Inps del 25% (24% nel caso di persona titolare di altra tutela previdenziale o pensionata). Oltre alla ritenuta contributiva è necessario versare le cosiddette aliquote assistenziali pari a 1,31% per la discoll (disoccupazione) e 0,72% per maternità, malattia, assegni al nucleo famigliare e si calcolano integralmente sulla somma eccedente i 5.000 euro, senza operare la decurtazione del 50%. Il riparto degli oneri è sempre 1/3 a carico del lavoratore, 2/3 a carico del committente che versa integralmente il dovuto.

Le ritenute fiscali si applicano per la parte eccedente i 15.000 euro. Con riferimento al 2023 - ai fini del calcolo dei 15.000 euro - è necessario sommare i redditi diversi eventualmente percepiti dal primo gennaio al 30 giugno in fascia di esenzione (atteso che gli importi superiori ai 10.000 euro sono stati già assoggettati a ritenuta fiscale) con i redditi da lavoro sportivo percepiti dal primo luglio. Nel caso di superamento dei 15.000 euro si consiglia in ogni caso di avvalersi di un professionista abilitato che potrà anche predisporre la busta paga. Tecnicamente si dovrebbe sommare anche la cosiddetta no tax area prevista sia per i percettori redditi da lavoro autonomo che per i percettori redditi da lavoro dipendente e assimilato.

La riforma non interviene nella definizione dell’oggetto della prestazione che si ritiene resti, pertanto, l’attività resa da chi accoglie soci e tesserati, si occupa dell’iscrizione alle attività riscuotendone le quote, delle relative registrazioni contabili e della elaborazione del bilancio senza essere un professionista del settore.

Non si tratta di lavoro sportivo per cui:

- non c'è presunzione della natura autonoma del rapporto: bisogna a maggior ragione capire effettivamente come si realizza la prestazione a prescindere dall'impegno temporale ed eventualmente ricorrere alla certificazione del contratto;

- non si possono utilizzare le procedure sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e pertanto comunicazione preventiva, busta paga, Uniemens, libro unico del lavoro si effettuano con le modalità ordinarie;

- sotto il profilo Inail è necessario versare i contributi assicurativi mentre rispetto agli adempimenti con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023 hanno chiarito che è possibile procedere alla denuncia di iscrizione all’Inail - indicando nella denuncia i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024 - entro il 30 novembre 2023. Entro lo stesso termine è necessario presentare le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante, già titolare di codice ditta e posizione assicurativa attiva, debba denunciare nuovi rischi.

È prevista però l’applicazione delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate per le cococo sportive dilettantistiche.

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